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Articolo 8 – Tutela dei litorali marini
Sul litorale marino, salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone, sono consentiti esclusivamente interventi volti alla riqualificazione e rifacimento delle spiagge e preservazione delle coste mediante una costante opera di manutenzione ordinaria.
Gli interventi di difesa della costa e degli abitanti costieri, da eseguire in mare, devono essere presieduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteo-marini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali paesistiche e archeologiche del contesto marino. Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle costiere esistenti dovranno prendere le integrazioni e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei di origine vulcanica.
Entro una faccia profonda 300 metri dalla linea di costa sono ammessi i seguenti interventi, salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone:

  • Interventi di conservazione del manto vegetale costiero esistente, con particolare attenzione per la vegetazione, sia di costa sabbiosa che rocciosa e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia.

  • interventi per la riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone e della potenzialità della vegetazione dell’area.

  • Per gli stabilimenti balneari autorizzati dovrà essere verificata la compatibilità delle aree esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell’area; sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incremento delle volumetrie esistenti.

  • Per i cantieri navali, per le altre industrie costiere, per gli esercizi commerciali e di ristorazione e per circoli nautici esistenti dovrà essere verificata la compatibilità ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell’ambiente marino.

Articolo 9 - Interventi consentiti in tutte le zone

Per tutte le zone comprese nel presente piano, sono ammessi, nella tutela delle singole zone, i seguenti interventi:

  • Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.

  • Interventi di sistemazione a verde per le fasce stradale nel rispetto delle norme di sicurezza stradale.

  • Interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.

  • Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazioni delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza e ai servizi utili per i visitatori.

  • Ampliamento delle opere cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.

  • Interventi di sistemazione e adeguamento anche attraverso l’ampliamento della Viabilità pedonale e carrabile con l'utilizzazione di quella esistente.

  • Per i tratti panoramici, od esposti alle visuali panoramiche dei siti, le eventuali opere di ampliamento della sede viaria dovranno escludere muri di contenimento e strutture a sbalzo o sui pilastri, tagli ed espianti di alberi di alto fusto.

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